tram e trasporto pubblico a Roma

Tariffe autotramviarie a Roma

Il servizio ad agente unico nel 1971.
L'introduzione delle emettitrici automatiche

M. di Pietrantonio

Il 15 aprile 1971 viene sottoscritto un accordo azienda-sindacati che istituisce la figura dell'agente unico e la biglietteria automatica in vettura. Il relativo articolo recita testualmente quanto segue.

Si conviene di istituire la biglietteria automatica, la cui applicazione iniziale e quelle successive saranno regolate dalla seguente normativa. La durata massima dei turni ad agente unico sarà di ore 6,10' di effettivo servizio. Tutti i turni ad agente unico, in ogni caso, saranno computati, ai fini della media contrattuale in ore 6,30' (comprese le prestazioni accessorie). Al personale di guida che presta servizio ad agente unico verrà corrisposta un'indennità lorda di L. 500 per turno e di L. 250 lorde per ogni frazione di turno inferiore alla metà o per prestazioni di lavoro straordinario. Le modalità tecniche relative alla applicazione concordata di 113 vetture ad agente unico, quale prima attuazione della biglietteria automatica, sono regolate dalle norme allegate al presente accordo. L'ulteriore estensione del numero delle vetture ad agente unico formerà oggetto di esame con le OO.SS.

A seguito di tale accordo furono sottoscritte le modalità di attuazione della biglietteria automatica. Trattandosi di un cambiamento epocale nell'evoluzione della rete romana le riportiamo a seguire integralmente.

Tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e l'Azienda si conviene quanto segue:

  1. Le mansioni dell'autista delle vetture con biglietteria automatica, oltre le normali funzioni di guida e di esercizio, sono quelle indicate nell'allegato A (compiti accessori dell'autista);
  2. Sulle linee esercitate con biglietteria automatica la durata massima dei turni ad agente unico sarà di ore 6,10' di effettivo lavoro. Tutti i turni ad agente unico, in ogni caso, saranno computati, ai fini della media contrattuale in ore 6,30 (comprese le prestazioni accessorie). La durata media dei turni ad agente unico, nell'ambito di ciascuna rimessa non dovrà superare le 6 ore, ferme restando le norme vigenti di carattere generale. Detti turni, che saranno immessi a rotazione nei quadri generali, faranno media con gli altri nella misura convenzionale di ore 6,20 + 10' (prestazioni accessorie)
  3. Al personale di guida che presta servizio ad agente unico verrà corrisposta un'indennità lorda di Lire 500 per turno e di L. 250 lorde per ogni frazione di turno inferiore alla metà o per prestazioni di lavoro straordinario;
  4. Agli autisti adibiti in vetture con biglietteria automatica non verrà attribuita nessuna ulteriore responsabilità. L'agente unico è inoltre garantito per quanto segue:
    a) assunzione da parte dell'Azienda delle spese processuali e di assistenza legale, sia in sede penale che civile, sollevazione completa da ammende e pene pecuniarie in conseguenza di incidenti stradali derivanti dall'assenza del secondo agente;
    b) conservazione del posto di lavoro nel caso di condanne penali dell'agente a seguito di incidenti stradali causati dal maggior rischio connesso all'assenza del bigliettaio;
    c) esonero da ogni responsabilità circa il controllo dei titoli di viaggio e degli incassi effettuati dalla biglietteria automatica.
  5. Abbandono vettura. Nel caso in cui il conducente si trovasse nella necessità di abbandonare la vettura. dovrà rispettare le norme di sicurezza vigenti per quanto attiene al bloccaggio della stessa ed alla chiusura delle porte. Per le soste programmate in esercizio, superiori al normale tempo di sosta previsto tra due corse successive, le porte della vettura dovranno essere tenute chiuse.
  6. Retromarcia. II servizio ad agente unico di norma non verrà adottato su quelle linee il cui percorso comporta sistematicamente là manovra di retromarcia delle vetture. Nel limite del possibile il conducente dovrà evitare questa manovra, optando preferibilmente per la deviazione di percorso o per la inversione ad U, ove consentito dalle norme del codice della strada.
  7. Le linee da servire con vetture ad agente unico saranno, in linea di principio generale, prescelte sentita la Commissione Sindacale. Per quanto riguarda le nuove 90 vetture del primo esperimento di cui trattasi si concorda di istituire il servizio ad agente unico sulle seguenti linee: 52, 53, 61, 58, 58b, 56 e 60.
  8. Le linee attrezzate per il servizio ad agente unico, in linea di principio generale, verranno per l'avvenire distribuite con criterio omogeneo tra le rimesse; durante la fase sperimentale le rimesse interessate al ricovero e manutenzione delle vetture attrezzate per il servizio ad agente unico saranno quattro: Portonaccio, Trastevere, Monte Sacro e Lega Lombarda.
  9. II personale addetto alla gestione delle emettitrici di biglietti sarà scelto tra agenti di vettura all'uopo addestrati. In linea di principio generale il personale da adibire alla manutenzione delle macchine emettitrici di biglietti dovrà essere scelto prevalentemente tra gli agenti di vettura, purché dimostrino di possedere la attitudine necessaria, conferendo loro la qualificazione, se occorre anche attraverso appositi corsi. Resta inteso che, per quanto attiene alla fase sperimentale verrà utilizzato anche il personale del servizio Materiale Mobile già qualificato per la manutenzione. Il personale di vettura potrà essere addetto, oltreché al ritiro incassi, ricarica macchine emettitrici, registrazioni etc. anche a quei compiti sussidiari connessi all'adozione dello agente unico quali prestazioni di ausilio al cassiere, posti di vendita a terra di tesserine di abbonamento etc.
  10. Gli autisti ed i bigliettai temporaneamente o definitivamente non idonei, che in conseguenza dell'applicazione della biglietteria automatica, non trovassero collocazione nei turni a mansioni di minar aggravio, dovranno essere diversamente collocati, in applicazione degli accordi vigenti, in altri posti reperibili nell'ambito aziendale. Dato il carattere sperimentale dell'applicazione iniziale della biglietteria automatica, si conviene che, sia per quanto attiene alle linee che alla ripartizione delle vetture ed alle rimesse, potranno essere apportate eventuali modifiche, d'accordo tra la Direzione dell Azienda e la Commissione Sindacale.
  11. Norma transitoria. Per quanto attiene alle vetture già oggi funzionanti, sulle linee a scarso traffico, ad agente unico (con o senza macchina Duplomatic} si conviene che che durante un periodo transitorio, e cioè sino al 15 ottobre 1971, saranno mantenute le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 284 del 25-6-1966 e n. 427 del 19-9-1966 [vendita a bordo da parte dell'autista, n.d.a.]. La normativa relativa all'orario ed all'indennità sarà applicata anche nei riguardi degli agenti in servizio sulle predette vetture contemporaneamente all'entrata in funzione delle prime emettitrici di cui al presente accordo.

Compiti accessori dell'autista (Allegato A)

Durante il servizio l'autista espleterà i suoi compiti usuali e una generica sorveglianza delle emettitrici e provvederà:

  1. a trascrivere il suo cognome, nome e matricola sulle cedole relative alle emettitrici installate in vettura, all'inizio del turno;
  2. a trascrivere, ad ogni fine corsa, sulle cedole, il numero indicato dal contatore del relativo ripetitore;
  3. ad inserire e disinserire le emettitrici, all'inizio ed al termine del servizio e nei casi di sosta prolungata della vettura;
  4. a disinserire la macchinA in caso di esaurimento della carta o di guasto all'emettitrice e a proseguire così il servizio. Tuttavia, nel caso di interruzione del funzionamento della macchina, prima che essa sia posta fuori servizio, dovranno essere eseguite alcune manovre di inserzione e disinserzione opportunamente intervallate;
  5. ad annotare, in relazione a quanto sopra, il guasto sul foglio di via, segnalandolo anche all'agente di capolinea, o di controllo e al personale di assistenza, se presente. Il servizio dovrà essere così proseguito, fino al capolinea, anche nel caso di guasto contemporaneo delle emettitrici installate;
  6. a registrare in ciascuna cedola, in caso di guasto della vettura, l'ultimo numero segnato dai contatori dei ripetitori, lasciando poi le cedole stesse nell'apposita borsa del posto di guida;
  7. l'autista non dovrà compiere alcuna operazione qualora la lampada rossa del ripetitore segnali il prossimo esaurimento della carta (accensione ad intermittenza), poiché la carta residua è sufficiente per emettere biglietti fino al raggiungimento del capolinea, dove egli avvertirà lo agente di capolinea e possibilmente il personale di assistenza. Durante le corse di rientrata, all'autista potrà essere richiesto l'azionamento di alcuni interruttori posti sul ripetitore al posto dì guida.

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rev. A1 10/09/21